Global Starnet (Già B Plus) ed il Prefetto di Roma: Nuova puntata della Diatriba

Dopo il Consiglio di Stato che nel 2015 aveva confermato le precedenti pronunce del Tar del Lazio, affermando sostanzialmente l’illegittimità sia dell’ultima che della precedente interdittiva antimafia emanate nei confronti del Concessionario di casino online ed escludendo elementi di infiltrazione mafiosa, la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo: quindi si è aperta una nuova puntata di questo contenzioso tra la Global Starnet, già B Plus, ed il Prefetto di Roma per l’interdittiva antimafia che ha sospeso, di fatto la sua concessione provvisoria relativa alla attività nel settore dell’intrattenimento e del gioco legale. È una diatriba, che si sta trascinando dal 2012 e che costringe il concessionario a non operare e, di conseguenza, a perdere costantemente danaro non potendo esplicare la propria attività.

Il mancato accoglimento delle domande della Global Starnet, B Plus, anche se non supportato da un diniego conclamato, indica l’ipotesi di silenzio-rigetto che come tale comporta un provvedimento in sede civile ordinaria. Conseguentemente, il tentativo di isolare una fase procedimentale intermedia è ininfluente sotto il profilo del riparto di giurisdizione per acquisire dati ai fini risarcitori, ed esce dall’esito del provvedimento: questo il parere dei Giudici in conseguenza della richiesta della società di ottenere l’accertamento della responsabilità amministrativa con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, che sommano ad euro 531.883.085,00 od altra “ritenuta di giustizia”, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Per riferire il pensiero della ricorrente bisogna dire che questa addebita al Ministero dell’Interno, come anche al Prefetto, a titolo personale, di aver tenuto conto di notizie incomplete e non aggiornate. Notizie che relativamente alla causa ed alla somma richiesta restano un antecedente logico-giuridico nel percorso che ha portato all’evento “pregiudizievole”. Da tenere assolutamente presente che la società ricorrente ha presentato una memoria sottolineando di porre al centro della sua richiesta proprio la mancanza di attività sospesa dalla Pubblica Amministrazione alla stessa azienda ed al suo funzionario. E mettendo anche molto bene a fuoco i dati concernenti proprio la persona del socio di controllo e non rinunciando assolutamente alla domanda risarcitoria in origine che ritiene al momento viva ed idonea nel contenuto e negli importi.

In ogni caso questa diatriba, che prende anche il settore dei migliori casino online aams continua ulteriormente considerando anche che, secondo i giudici, tra il preteso mancato aggiornamento dei dati e la perdita dei requisiti di legge per esercitare non vi era “il diaframma di un provvedimento amministrativo di rigetto di istanze e di revoca di misure interdittive. Il ricorso deve essere dunque accolto e dichiarata per l’effetto, la giurisdizione dell’autorità giudiziaria amministrativa. L’obbiettiva complessività ed incertezza della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del giudizio”. E così si conclude l’ordinanza: per il momento “la storia finisce qui”… ma non è detto ovviamente.

Anzi, sicuramente si continuerà a parlare di questo “scontro frontale” tra la ricorrente e le Autorità, qualsiasi queste siano, visto che ormai la storia si trascina, come detto da qualche anno: si gira intorno alle giurisdizioni competenti e si passa dal Tribunale amministrativo al Tribunale Ordinario, dalla Corte di Cassazione al Consiglio di Stato… e chi più ne ha più ne metta. Ma si vedrà, certamente, la fine prima o poi, ma si è quasi certi che il gioco soccomberà: solitamente succede così.